Il perimetro della controversia
Con una recente ordinanza in materia di previdenza e rapporti di lavoro, la Suprema Corte è intervenuta a fare chiarezza sui presupposti necessari per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione a seguito di dimissioni rassegnate dal dipendente a causa del trasferimento della sede lavorativa. La questione trae origine da una controversia in cui i giudici di merito avevano riconosciuto il diritto alla prestazione economica valorizzando in via esclusiva la notevole distanza geografica tra la sede originaria e quella di nuova destinazione — quantificata in oltre cinquanta chilometri — ritenendola di per sé un ostacolo insormontabile alla prosecuzione dell’attività lavorativa e configurando così una giusta causa di recesso unilaterale.
La decisione e i principi di diritto
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Istituto previdenziale, esprimendo un principio di diritto fondamentale in tema di assicurazione sociale contro la disoccupazione: la perdita del diritto all’indennità opera ogni qualvolta il dipendente rinunci spontaneamente al posto di lavoro pur avendo teoricamente la possibilità di proseguire il rapporto. Secondo i giudici di legittimità, il riconoscimento della NASpI in caso di dimissioni per giusta causa richiede un accertamento rigoroso sulla sussistenza di circostanze imputabili al datore di lavoro che integrino un grave inadempimento contrattuale, oppure una condotta aziendale oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario e a rendere intollerabile anche la prosecuzione provvisoria del rapporto.
Il principio stabilito dalla Corte:
“In tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. n.22/2015, che richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria”
Nel caso di specie, quindi, gli Ermellini hanno considerato il parametro chilometrico alla stregua di una mera presunzione, con un valoro indiziario, non potendo sostituire l’accertamento dell’inadempimento datoriale. Il giudice di merito, in altre parole, avrebbe dovuto accertare “l’insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento”, essendo questa l’unica circostanza “idonea a configurare l’inadempimento del datore di lavoro e la violazione degli obblighi contrattuali”, elementi richiesti per integrare la giusta causa che avrebbe attribuito al lavoratore il diritto all’accesso alla NASpI.
Le conseguenze pratiche e l’iter processuale
In virtù di tali argomentazioni, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a una diversa composizione della Corte territoriale. Quest’ultima dovrà ora riesaminare il caso attenendosi scrupolosamente al principio espresso, verificando l’esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento aziendale e accertando se vi sia stato un effettivo comportamento inadempiente da parte datoriale, prima di poter stabilire il diritto o meno all’indennità di disoccupazione.
No comments
Comments are closed.