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19 Maggio 2025

Quando le Assicurazioni impongono limitazioni, l’assicurato può ribaltare la situaizone

Trova piena attuazione l’art.1370 c.c., secondo il quale “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”.

Nella vicenda oggetto di giudizio, pertanto, le clausole sottoscritte dall’assicurata, ovvero le condizioni generali formulate dalla compagnia assicuratrice, operano in osservanza del principio per il quale “le clausole di polizza che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 c.c.” e pertanto, nel dubbio, tali clausole devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo” (da Tribunale di S.Maria C.Vetere sentenza n. 1537/2025)

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