“è assolutamente pacifico che la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto - per l'impossibilità della cosa o del comportamento che forma oggetto del contratto - richiede che tale impossibilità sia, oltre che oggettiva e presente fin dal momento della stipulazione, anche assoluta e definitiva, rimanendo ininfluenti a tal fine le difficoltà, più o meno gravi, di carattere materiale o giuridico, che ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato a cui la prestazione è diretta. In altre parole, e in sostanza, il giudizio di possibilità o meno dell’oggetto del contratto non riguarda la concreta attitudine delle parti ad assolvere le obbligazioni assunte, quanto piuttosto l’astratta realizzabilità dell’impegno negoziale, nel senso che l’oggetto è impossibile quanto neppure astrattamente è suscettibile di attuazione a opera delle parti obbligate”.
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