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10 Settembre 2025

La responsabilità medica del chirurgo nelle infezioni nosocomiali

È bene riflettere prima di imputare responsabilità e basta pensare che è sempre colpa del chirurgo! Un attento operatore del diritto sa che basta citare la struttura ospedaliera per i danni subiti per malasanità da infezione nosocomiale anche quando il medico è un suo dipendente (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 2008/2025:

Il medico che agisce alle dipendenze di una struttura ospedaliera e, dunque, in assenza di un contatto con il paziente beneficia di una sostanziale inversione dell’onere della prova, poiché il paziente per ottenere il risarcimento non potrà limitarsi alla semplice allegazione dell’inadempimento, sia pure qualificato, ma dovrà invece offrire la prova rigorosa della colpa professionale del medico convenuto.” ed ancora “Si può comprendere a questo punto che la responsabilità che le linee guida interne attribuiscono al chirurgo possono solo limitarsi alla prescrizione della profilassi, che si ribadisce era stata corretta nel caso in esame.

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