“in mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, diventa incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo”.
Ebbene, applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, rileva il Collegio che la Commissione esaminatrice, nel verbale di insediamento, ha stabilito che “per i titoli artistici è stato scelto il criterio di attribuzione di un unico punteggio totale”, senza tuttavia prevedere criteri di dettaglio ed esplicativi delle modalità di assegnazione dei punteggi, con riferimento ai diversi titoli artistici valutabili.
In buona sostanza l’organo valutativo ha omesso di predeterminare i criteri di attribuzione del punteggio per i titoli artistici, con conseguente denunciato pregiudizio dei principi di trasparenza e correttezza. La predeterminazione di criteri analitici è infatti funzionale a verificare l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione al fine di apprezzarne la legittimità ed esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale.”
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