“Ritiene questo giudicante che le clausole oggetto di contestazione siano nella sostanza, anche se non nella forma, riproduttive delle clausole n. 2 di reviviscenza, n. 6 di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e n. 8 di sopravvivenza, dichiarate in contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a), legge n. 287/1990 dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005. Per tutti questi motivi, quindi, la domanda di parte opponente deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo”.
No comments
Comments are closed.