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18 Aprile 2026

Insidia o trabocchetto: buca stradale e responsabilità del custode. Cosa spetta al danneggiato?

Sempre più frequentemente capita di farsi male inciampando in buche e avvallamenti presenti sui marciapiedi cittadini o rompere il proprio mezzo di trasposto a causa del dissesto del manto stradale. In questi casi chi è che paga le conseguenze dannose dell’incidente? La responsabilità del custode è sancita dall’art. 2051 del codice civile. Vi è una vera e propria presunzione di responsabilità di chi dovrebbe vigilare e manutenere le strade. Il danneggiato, quindi, avrà solo l’onere di dimostrare il nesso causale tra il danno subito e la cosa in custodia, senza che sia più necessario dimostrarne la natura insidiosa. Per andare esente da responsabilità, dovrà essere il custode a dimostrare la condotta negligente del danneggiato e/o il suo concorso nella causazione del danno. Non dello stesso avviso è il Tribunale di Santa Maria che, con sentenza n. 840/2026, riprendendo orientamenti ormai datati della Corte di Cassazione e superati con successive pronunce sempre della Suprema Corte

[…] il danneggiato ha l’onere di dimostrare non solo l’esistenza del danno, ma anche l’esistenza dell’insidia e la derivazione causale del danno dall’insidia […] Nel caso in esame, […] non può ritenersi provato che la buca rappresentasse un’insidia.

Ed ancora

L’insufficienza probatoria sulla natura insidiosa della res, si ritiene di per sé sufficiente a motivare il rigetto della domanda. […] la domanda viene rigettata per insufficienza di prova sulla visibilità della buca comunque presente.

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