In caso di espropriazione parziale l'indennità di espropriazione comprende anche l'eventuale deprezzamento che, a seguito del procedimento ablativo, abbiano subito le parti residue del suolo, dovendo l'indennità riguardare l'intera diminuzione patrimoniale subita dall'espropriato, quindi anche quella conseguente alla parziale ablazione del fondo e concretantesi nel diminuito valore della parte non espropriata, senza che all'uopo sia necessaria una specifica domanda dell'interessato, e perciò senza che sia censurabile per ultrapetizione la sentenza di merito che, a fronte di una opposizione alla determinazione dell'indennità, abbia tenuto conto anche del diminuito valore delle parti residue, pur in mancanza di uno specifico accenno ad esse nella domanda.
No comments
Comments are closed.