Nella vicenda oggetto di giudizio, pertanto, le clausole sottoscritte dall’assicurata, ovvero le condizioni generali formulate dalla compagnia assicuratrice, operano in
osservanza del principio per il quale “le clausole di polizza che delimitino il rischio
assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore,
sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 c.c.” e pertanto, nel dubbio, tali
clausole devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo” (da Tribunale di S.Maria C.Vetere sentenza n. 1537/2025)
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