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28 Aprile 2025

Firma apposta su documenti predisposti unilateralmente, quali conseguenze?

Troppo spesso si sottovalutano le conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da una firma apposta su documenti predisposti unilateralmente. È il caso di grande attualità trattato dal Tribunale di Terni (sentenza n. 72/2025) innanzi al quale sono ricorsi due fratelli fideiussori relativamente a una serie di contratti di leasing finanziario

“Ritiene questo giudicante che le clausole oggetto di contestazione siano nella sostanza, anche se non nella forma, riproduttive delle clausole n. 2 di reviviscenza, n. 6 di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e n. 8 di sopravvivenza, dichiarate in contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a), legge n. 287/1990 dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005. Per tutti questi motivi, quindi, la domanda di parte opponente deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo”.

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