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7 Agosto 2026

Il Comune deve rispondere agli esposti sugli abusi edilizi: il TAR bacchetta l’amministrazione sull’inerzia

L’amministrazione comunale ha l’obbligo di concludere formalmente, con un provvedimento espresso, i procedimenti avviati a seguito di un esposto per presunti abusi edilizi o violazioni urbanistiche, senza poter giustificare il proprio ritardo trincerandosi dietro la complessità delle verifiche tecniche. Lo ha stabilito il tribunale amministrativo regionale con una recente sentenza, accogliendo il ricorso presentato da una società immobiliare.

La vicenda e il ricorso

Il contenzioso trae origine da un esposto depositato da una società attiva nel settore edilizio, la quale aveva sollecitato il Comune a verificare la regolarità urbanistica di un edificio confinante e a controllare il rispetto delle servitù di uso pubblico previste da un piano di recupero urbanistico.

In seguito all’esposto, l’ente locale aveva formalmente avviato un procedimento d’ufficio per compiere accertamenti e verifiche. Tuttavia, trascorsi i termini di legge, il procedimento era rimasto privo di conclusione, spingendo la società a presentare un ricorso per denunciare il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.

Al giudizio si erano successivamente affiancati, tramite interventi a supporto, diversi acquirenti di unità immobiliari limitrofe, i quali lamentavano anch’essi gli effetti negativi derivanti dal mancato esercizio dei poteri di vigilanza e controllo.

I principi ribaditi dai giudici amministrativi

Il tribunale ha accolto integralmente le ragioni del ricorrente, ribadendo alcuni principi fondamentali in materia di edilizia e rapporti con i cittadini:

– La legittimazione del confinante (vicinitas): Il proprietario di un fondo vicino vanta una posizione differenziata rispetto alla collettività generale. Subendo in modo diretto gli effetti nocivi di eventuali illeciti edilizi non repressi nell’area limitrofa, il confinante è titolare di un interesse legittimo qualificato a pretendere controlli e risposte dall’ente pubblico.
– L’obbligo di provvedere: Di fronte a segnalazioni circostanziate e documentate, l’amministrazione non può limitarsi a un comportamento silente o attendista. Ha il dovere di concludere l’istruttoria con un atto formale, che si tratti dell’adozione di provvedimenti sanzionatori o di un’archiviazione motivata.
– La complessità non giustifica l’inerzia: Secondo i giudici, per quanto articolate possano essere le verifiche tecniche in corso, l’ente locale ha comunque il dovere di emettere un provvedimento espresso entro i termini, così da consentire agli interessati di conoscere le decisioni assunte e di tutelare eventualmente i propri diritti in sede giudiziaria.

La decisione e le conseguenze

Con la sentenza, il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione ed ha ordinato di concludere il procedimento in corso mediante l’adozione di un atto formale entro un termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della decisione.

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