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28 Aprile 2025

Eredità con testamento

A volte credere nelle proprie ragioni porta a ribaltare pronunce sfavorevoli di merito iniziate da lontano. E così ecco che la Cassazione con ordinanza n. 6400/2024, a conclusione di un giudizio iniziato nel 2006, ha preservato volontà testamentarie ribadendo che

"[l]’interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti…, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione”. E dunque, nel caso di specie: “La disposizione… prima afferma che è desiderio del testatore che l’erede assegnatario del singolo bene, qualora intenda alienarlo, interpelli gli altri figli (eredi) prima di procedere alla vendita a estranei, e poi (testualmente) aggiunge: “qualora alcuno dei miei (figli) eredi, col presente testamento istituiti, non intendesse accettare le disposizioni che precedono, voglio che lo stesso consegua la sola quota di legittima”

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