L’Amministrazione resistente e, per essa, il Tavolo Tecnico, non poteva “trattare” la domanda in modo diverso da come era stata presentata, ovverossia come domanda in continuità, da valere anche per l’anno 2023/2024, e non come domanda nuova; inoltre, la ritardata acquisizione, da parte della p.a. procedente, dell’autorizzazione del Comune di […], non è dipesa da colpa dell’istante, bensì da ritardo della predetta amministrazione comunale. Il rilievo finale che va mosso all’operato dell’amministrazione […] è la considerazione che non è stato consentito alla ricorrente, di produrre la documentazione richiesta per le domande nuove (e ciò anche ove l’avverata conversione dell’istanza in domanda nuova, e non in continuità, dovesse essere ritenuta legittima). Condivisibile appare inoltre l’assunto del ricorrente, secondo cui per l’anno scolastico 2022/2023, il modello di domanda prevedeva la possibilità di riservarsi di depositare successivamente l’autorizzazione Comunale di cui l’Istituto ricorrente si era avvalso.”
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