Occorre poi sottolineare, quanto alla ritenuta responsabilità disciplinarmente rilevante, che, come costantemente affermato in sede di legittimità (cfr., sul punto, fra le più recenti, Cass. n. 381 del 2023) in tema di licenziamento disciplinare del dirigente, ciò che viene in rilievo è la giustificatezza che non si identifica con la giusta causa. Ne deriva che, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente. Non si pone, pertanto, un problema di proporzionalità della sanzione ma di accertamento di comportamenti che hanno determinato la perdita della fiducia, e la Corte distrettuale ha riscontrato, con motivazione non implausibile, la condotta contestata, ritenendola appunto grave ed idonea a turbare il legame di fiducia con il datore di lavoro, con valutazione che deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.
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